martedì 2 giugno 2015

Articolo 5

Norme in materia di attribuzione del premio di maggioranza

Il comma 1 dell'articolo 5 sostituisce il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35/1997, che detta disposizioni per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

Tale modifica aumenta il premio di maggioranza nei confronti della lista collegata al sindaco proclamato eletto portandolo dal 60% ai 2/3 dei seggi.

La norma lascia inalterata la percentuale del 60% quale premio di maggioranza per la lista che ha ottenuto il 50% + 1 dei voti, non collegata al sindaco eletto; in questo caso alla lista collegata al sindaco eletto sarà attribuito il 40% dei seggi.

Il comma 2 dell'articolo summenzionato introduce all'articolo 2 della legge regionale n. 35/1997 il comma 5 bis.

Detto comma disciplina l'attribuzione dei seggi alle liste nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti; la disposizione normativa stabilisce che, ferma restando l'attribuzione dei due terzi dei seggi alla lista collegata al sindaco eletto, il restante terzo viene attribuito alla lista collegata al candidato sindaco non eletto che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto.

Quindi, nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, per l'attribuzione del terzo dei seggi va preso in considerazione il numero di voti riportati dai candidati sindaci non eletti e non il numero dei voti di lista come avviene nei comuni compresi nelle altre fasce di popolazione.

Articolo 6

Interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza

La norma introduce un'interpretazione autentica in materia di computo dei voti per l'attribuzione del premio di maggioranza di cui al comma 6 dell'articolo 4 (elezioni dei consigli comunali nei comuni superiori a 15.000 abitanti) e del comma 7 dell'articolo 7 (elezioni dei consigli provinciali) entrambi della legge regionale n. 35/1997.

L'articolo 6, in particolare, ricompone una difformità di orientamenti tra gli organi consultivi della Regione siciliana, che hanno escluso la possibilità che i voti raccolti dalle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento siano recuperabili ai fini del premio di maggioranza, e i giudici amministrativi di primo grado, che al contrario hanno assunto una posizione permissiva.

Il legislatore regionale ha recepito, con la presente disposizione, il primo degli indirizzi espressi, escludendo, di conseguenza, il riutilizzo delle preferenze ottenute dalle liste sottosoglie per il premio di maggioranza ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 4 e del comma 4 bis dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 35/1997.

Di recente, la norma qui in esame è stata applicata dal Consiglio di giustizia amministrativa nella sentenza n. 812 dell'11 novembre 2011, la quale, in riforma del precedente arresto del TAR, ha ravvisato la ratio della soglia di sbarramento nella necessità di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee ed orientare il lettore verso raggruppamenti o liste che garantiscano l'utilità del voto.

E la norma di interpretazione autentica oggetto della presente circolare sarebbe confermativa di tale principio.

Considerate le finalità interpretative correlate ad un atto di indirizzo quale è la circolare, appare opportuno, in questa sede, un approfondimento sui criteri di attribuzione del premio di maggioranza, per i quali occorre fare una preliminare distinzione dei due periodi elettorali in: primo turno e secondo turno o ballottaggio.

I TURNO

Qualora il sindaco venga eletto al primo turno, la lista (nel caso in cui al candidato sindaco sia collegata una sola lista) o la coalizione di liste, a lui collegate, ottiene il premio di maggioranza a condizione che:

nessun'altra lista, o gruppo di liste, abbia raggiunto il 50% + 1 dei voti validi (primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 35/1997);

la lista, o gruppo di liste, collegata/o al sindaco eletto abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi (ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 35/1997).

II TURNO o BALLOTTAGGIO

Qualora il sindaco non venga eletto al primo turno, e quindi si rende necessario procedere al turno di ballottaggio, al candidato sindaco viene data la facoltà, fermi restando i collegamenti del primo turno (comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997), di dichiarare ulteriori collegamenti con altre liste.

La lista, o gruppo di liste, collegata/o al sindaco eletto al secondo turno ottiene la maggioranza dei seggi a condizione che nessuna lista, o gruppo di liste, collegata/o al sindaco non eletto abbia raggiunto il 50% + 1 dei voti validi (comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 35/1997).

Se la condizione non si verifica, alla lista, o gruppo di liste, collegata/o al candidato sindaco eletto viene comunque assegnato il premio di maggioranza a prescindere che la lista o gruppo di liste a lui collegata/o raggiunga la soglia del 40% dei voti validi (primo periodo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 35/1997).

E' da tenere presente, che nel turno di ballottaggio, per il raggiungimento del 50% + 1 dei voti validi, le percentuali di voti ottenuti dalle singole liste che vanno sommate, sono quelle risultate nel primo turno di votazione, considerato che nel secondo turno l'elettore esprime solo la preferenza per il candidato sindaco e non più per le liste. Sempre nel turno di ballottaggio devono anche essere considerate e sommate le percentuali delle liste il cui collegamento è stato operato successivamente al primo turno ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 35/1997, e comunque a condizione che abbiano superato la soglia dello sbarramento del 5%.

Conclusivamente, appare opportuno evidenziare che con l'espressione "voti validi" per il raggiungimento della soglia di sbarramento del 5% deve intendersi il totale dei voti espressi dagli elettori meno le schede bianche e meno le schede nulle; invece, in tema di premio di maggioranza, si deve intendere il totale dei voti validi come sopra calcolati escludendo i voti delle liste che non hanno superato la soglia dello sbarramento e che non sono ammesse alla distribuzione dei seggi.

Articolo 7

Mozione di sfiducia

Il dettato normativo, a modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 35/1997, incide sulla percentuale dei consiglieri che devono approvare la mozione di sfiducia affinché la stessa esplichi i suoi effetti.

Detta percentuale, precedentemente fissata al 65%, viene aumentata ai "due terzi" del totale dei consiglieri delle province regionali e dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Ai fini dell'osservanza del disposto normativo si sottolinea che, laddove non è determinabile la quantificazione dei due terzi per numeri interi, l'arrotondamento deve essere effettuato sempre per eccesso, anche se la cifra decimale è inferiore a 50 poiché se l'arrotondamento venisse effettuato per difetto non si raggiungerebbe la soglia dei due terzi stabilita dalla norma de quo.

Rimane vigente la percentuale del numero di consiglieri occorrenti per l'approvazione della mozione di sfiducia nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ("quattro quinti").

Inoltre, al predetto articolo 10, viene aggiunto il comma 1 bis, il quale fissa dei termini entro i quali la mozione di sfiducia non può essere proposta. Detti termini sono:

a) nei primi ventiquattro mesi del mandato, il cui termine decorre dalla data di insediamento del sindaco o del presidente della provincia regionale;

b) negli ultimi centottanta giorni del mandato stesso.

Infine, il comma secondo dell'articolo 10 disciplina le modalità di esercizio della mozione di sfiducia.

Questa, in particolare, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Dall'approvazione della mozione consegue l'immediata cessazione degli organi del comune o della provincia regionale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune o della Provincia, e si provvede alla gestione commissariale dell'ente, fino alla prima tornata elettorale utile.

fonte prefettura Palermo: http://www.prefettura.it/palermo/contenuti/36558.htm

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